Roma, 15 maggio 2017

Split payment – estensione dei soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti

Con il D.L. 50/2017 il regime dello split payment è stato ulteriormente esteso, con decorrenza dalle fatture emesse successivamente al 1° luglio 2017, anche a soggetti pubblici che sino ad oggi ne erano esclusi.

Come è noto con legge di Stabilità 2015 è stato introdotto il meccanismo dello split payment per le operazioni di fatturazione effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici locali, dei consorzi tra enti pubblici, degli istituti universitari, della aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero, degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza e delle Camere di Commercio. Il D.L. 50/2017 estende il regime dello split payment, per le fatture emesse a partire al 1° luglio 2017, ai soggetti pubblici sino ad oggi esclusi. In particolare viene modificato il 1° comma dell’art. 17 ter del DPR 633/72 che nella nuova formulazione rinvia, per l’individuazione degli enti pubblici soggetti, alla definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: pertanto l’adempimento riguarderà tutti i soggetti inseriti in elenco Istat.

L’ampliamento ricomprende anche le società controllate direttamente o indirettamente e riguarda anche le prestazioni di servizi per le quali il committente è tenuto alla effettuazione della ritenuta di acconto per effetto della abrogazione del 2° comma dell’art. 17-ter Dpr 633/72.

Il meccanismo dello split payment prevede che il cedente/prestatore che effettui operazioni nei confronti della PA debba emettere la fattura addebitando l’IVA con la annotazione “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”. In questo caso avviene un trasferimento del debito di imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Nella pratica l’imposta deve essere versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario, senza passare al soggetto passivo (art. 17-ter del DPR 633/72).

Lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione delle operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge).

Nello split payment l’addebito dell’imposta avviene senza incasso; con il reverse charge invece, l’imposta non viene addebitata al cessionario/committente.

Gesinf rilascerà a breve gli aggiornamentii ordinari al software CRP 2G e Team GOV, corredati della relativa nota tecnica esplicativa, che contemplerà la totale gestione dell’IVA “split payment”.

Il supporto Gesinf (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.) è a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento.